Tirocini Formativi – Stage

Lo svolgimento di attività di Tirocinio o Stage non è considerato un rapporto di lavoro, ma è un metodo formativo e una misura di politica attiva volta a favorire l’orientamento e l’inserimento delle persone nel mercato del lavoro.

Lo/a stagista deve seguire un percorso presso il soggetto ospitante che sia coerente con gli obiettivi formativi del tirocinio. Per limitare gli abusi e farne un uso distorto:

  • il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative a bassa specializzazione per le quali non sia necessario un periodo formativo;
  • il tirocinio non può essere utilizzato per sostituire lavoratori con contratto a termine;
  • i tirocinanti non possono essere inseriti al fine di sostituire i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, infortunio sul lavoro, ferie, ecc.);
  • i tirocinanti non possono essere utilizzati per ricoprire ruoli necessari nell’organizzazione del soggetto ospitante.

Il Consulente del Lavoro di Studio Scudo in questo articolo approfondisce le 2 tipologie di tirocinio:

  • Tirocinio curriculare: inserito all’interno di un piano di studi promosso da Università e Istituti scolastici o all’interno di un percorso formale di istruzione e di formazione al fine di realizzare momenti di alternanza scuola-lavoro.
  • Tirocinio extra-curriculare: disciplinati dalle singole Regioni e Province autonome, sono rivolti a persone in cerca di occupazione. Non rientrano in questa tipologia di tirocinio:
    • i periodi di pratica professionale (ad es. per diventare Dottore Commercialista);
    • i tirocini svolti all’estero;
    • i tirocini per soggetti extracomunitari all’interno delle quote di ingresso;
    • le borse di studio;
    • i tirocini di inclusione sociale.
tirocinio formativo stage

Soggetti coinvolti nei Tirocini Formativi

Il tirocinio si attiva sulla base di apposita convenzione stipulata da 3 soggetti:

  • Tirocinante
  • Ente promotore: università, scuole superiori, provveditorati agli studi, agenzie per l’impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, fondazioni dei consulenti del lavoro, comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, istituzioni formative private non a scopo di lucro.
  • Soggetto ospitante: azienda, studio professionale, ente pubblico, cooperativa, ecc. Per i tirocini extra-curriculari le Regioni e le Province Autonome possono ulteriormente specificare le caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto ospitante.

Cos’è un Tirocinio Curriculare

I tirocini curriculari sono disciplinati dai regolamenti di Ateneo o degli Istituti di formazione che stabiliscono:

  • le convenzioni di tirocinio con le aziende, dove sono stabilite anche le durate;
  • la promozione dei tirocini;
  • il riconoscimento formativo.

Questo tipo di percorso formativo, per i piani di studio che ne prevedono l’obbligo, dà diritto a crediti formativi per raggiungere il titolo di studio e deve essere concluso prima del conseguimento dello stesso.

Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, alcuni percorsi di studio prevedono l’obbligo di tirocini curriculari di qualche centinaio di ore (alternanza scuola-lavoro).


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Cos’è e come funziona un Tirocinio Extra-Curriculare

I tirocini extra-curriculari possono essere “formativi e di orientamento” – “di inserimento/reinserimento lavorativo” e sono rivolti a:

  • soggetti disoccupati, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
  • lavoratori a rischio disoccupazione;
  • soggetti già occupati in cerca di nuova occupazione;
  • soggetti disabili e svantaggiati.

Durata del Tirocinio Extra-Curriculare

La durata massima dei tirocini extra-curriculari non può essere superiore a 12 mesi, tranne per i tirocini a favore di soggetti disabili e svantaggianti che possono fare un percorso di 24 mesi.

La durata minima non può essere inferiore a 2 mesi ad eccezione dei tirocini svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente (durata minima 1 mese).

Nel caso in cui il tirocinio venga sospeso per maternità, infortunio o malattia di lunga durata, ovvero per eventi che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni di calendario, il tirocinio extra-curriculare può essere sospeso e prorogato per un periodo pari a quello della sospensione senza che tali periodi vengano computati nella durata massima.

Numero massimo di tirocinanti

Il numero di tirocini che un’azienda può attivare è in proporzione alle dimensioni della stessa, nello specifico:

  • massimo 1 tirocinante in aziende fino a 5 dipendenti;
  • massimo 2 tirocinanti in aziende che hanno da 6 a 20 dipendenti;
  • tirocinanti in misura non superiore al 10% della forza lavoro (dipendenti a tempo determinato e/o indeterminato) in aziende che hanno più di 20 dipendenti.
tirocinio extra curriculare

Comunicazioni obbligatorie per attivare tirocini formativi

I tirocini extra-curriculari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante entro e non oltre il giorno immediatamente precedente a quello di inizio del tirocinio ha l’obbligo di comunicare al Centro per l’Impiego territorialmente competente la data di inizio e quella finale del tirocinio stesso. Se il tirocinio è prorogato entro i termini stabiliti nella prima comunicazione, il soggetto ospitante deve comunicare al Centro per l’Impiego entro 5 giorni il termine del primo periodo di tirocinio.

Interruzione del tirocinio

Entro 5 giorni dall’eventuale cessazione del tirocinio, il soggetto ospitante deve darne comunicazione al Cento per l’Impiego.

Il tirocinio può essere interrotto da tutti e tre i soggetti coinvolti, in particolare:

  • tirocinante: deve fornire motivata comunicazione scritta sia al tutor del soggetto ospitante che al tutor del soggetto promotore;
  • interruzione da parte del soggetto promotore o del soggetto ospitante: nel caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

Modalità di attivazione dei Tirocini Extra-Curriculari – Progetto Formativo Individuale

I tirocini si attivano sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i 3 soggetti con allegato un Progetto Formativo Individuale (PFI), predisposto sulla base di modelli definiti dalle Regioni e Province Autonome, contente:

  • anagrafica;
  • elementi descrittivi del tirocinio: codice ATECO dell’azienda ospitante, area professionale di riferimento dell’attività del tirocinio secondo la classificazione ISTAT, sede di svolgimento, durata;
  • specifiche del progetto formativo:
    • indicazioni del referente del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante;
    • attività da affidare al tirocinante;
    • obietti e modalità di svolgimento del tirocinio;
    • importo lordo dell’indennità della partecipazione e garanzie assicurative;
    • diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio.
attivazione tirocinio formativo

Un altro documento necessario è il Dossier individuale che deve contenere la:

  • documentazione utile a comprovare l’effettiva attività svolta durante il tirocinio;
  • valutazione finale dell’esperienza.

Nel caso il tirocinante abbia partecipato almeno al 70% della durata previsto dal PFI, il soggetto promotore al termine del tirocinio, sulla base della suddetta documentazione (PFI e Dossier), rilascia una attestazione di svolgimento.

Obbligo assicurativo per il tirocinante

Lo stage deve essere coperto con:

  • obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL;
  • polizza assicurativa privata per la responsabilità civile verso terzi.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda che rientrano nel Progetto Formativo Individuale.

Indennità/rimborsi per l’attività di tirocini formativi – stage

Il soggetto ospitante ha l’obbligo di corrispondere al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio.

La normativa prevede un’indennità minima di Euro 300. Il soggetto promotore durante la stipula della convenzione può pretendere che il soggetto ospitante indennizzi lo/a stagista per un importo minimo maggiore di Euro 300.

La indennità di partecipazione non è soggetta a contribuzione INPS dal momento che il tirocinio non ha natura di rapporto di lavoro dipendente.

Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente e quindi soggetta a IRPEF. Allo stagista o borsista il soggetto ospitate (anche attraverso il Consulente del Lavoro) deve consegnare la Certificazione Unica (CU) contente il totale delle somme erogate.

Con l’eccezione di alcune situazioni specifiche (borsa di studio riconosciuta per il diritto allo studio universitario, attività di ricerca post-laurea, modalità internazionale), il tirocinante deve presentare la dichiarazione dei redditi.

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