Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a ricevere una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La retribuzione in busta paga è sempre dovuta dall’azienda e deve essere corrisposta nella misura determinata, con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.
La prestazione di lavoro può essere gratuita solo se è dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa (es. collaborazione familiare).
L’entità minima della retribuzione, la decorrenza e gli elementi costitutivi sono fissati dai contratti collettivi di lavoro (CCNL).
Retribuzione Busta Paga
Di seguito si elencano i principali elementi essenziali e accessori della retribuzione, dovuti per particolari prestazioni o in determinati casi o periodi dell’anno:
- stipendio base o paga base – indennità di contingenza – assegno supplementare;
- contributi per assistenza sanitaria un Fondo Sanitario;
- contributi per welfare aziendale tramite un Ente Bilaterale;
- superminimo;
- scatti di anzianità;
- premio di produzione;
- compenso per lavoro straordinario;
- maggiorazione per lavori a turno;
- indennità di cassa;
- indennità per lavorazioni nocive, disagiate o pericolose;
- indennità per vacanza contrattuale;
- mensa in natura e indennità sostitutiva mensa;
- compenso per ferie, indennità sostitutiva di ferie non godute, festività nazionali e infrasettimanali;
- diarie, indennità di trasferta, rimborso spese;
- indennità di trasferimento;
- provvigioni;
- gratifica natalizia o tredicesima mensilità;
- quattordicesima mensilità;
- congedo matrimoniale;
- fringe benefit;
- patto di non concorrenza;
- risarcimento danni.

In questo articolo il Consulente del Lavoro di Studio Scudo analizza alcuni dei sopraccitati elementi più ricorrenti che compongono la busta paga, quali: stipendio base, indennità di contingenza, assegno supplementare, superminimo, scatti di anzianità, compenso per lavoro straordinario, indennità di cassa, gratifica natalizia o tredicesima mensilità.
Stipendio base – indennità di contingenza – assegno supplementare
Mensilmente l’azienda elabora la busta paga (spesso attraverso lo Studio del Consulente del Lavoro) e la consegna al personale.
Nella busta paga è indicato l’importo relativo allo stipendio lordo composto da paga base, contingenza e assegno supplementare.
La paga base è la prima voce della busta paga e si tratta dello stipendio minimo stabilito dai CCNL.
L’indennità di contingenza serve ad adeguare lo stipendio al costo della vita.
Dal 1992 non è più presente questa voce (assorbita nella paga base), tuttavia molti contratti hanno continuato a mantenere la contingenza sulla busta base).
In alcune buste paga potrebbe essere presente anche la voce relativa all’assegno supplementare, un’eventuale somma variabile da aggiungere alle precedenti se prevista dai CCNL in base alla provincia di residenza.
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Che cos’è il Superminimo in busta paga
Nel contratto individuale di lavoro o nell’ambito della contrattazione collettiva possono essere stabilite liberamente delle somme eccedenti la retribuzione minima tabellare (superminimo), commisurate a particolari tipi di prestazione o a meriti del lavoratore e della lavoratrice.
Non esiste un superminimo valido per tutte le categorie: la cifra è volontariamente riconosciuta rispetto alla paga base e può quindi variare da pochi euro ad alcune centinaia o migliaia di euro.
Essendo un componente della retribuzione, il superminimo è fiscalmente imponibile e rientra nei redditi da lavoro dipendente ai fini IRPEF, è erogato ai lavoratori dipendenti e va sempre considerato ai fini del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) contrattualmente previste.
Questo beneficio per il lavoratore e la lavoratrice dipendente non dura per sempre, ammenoché le parti non lo abbiano previsto espressamente come aumento permanente.
Di norma tale somma è soggetta al principio generale dell’assorbibilità in futuri miglioramenti: scatti di anzianità, promozioni, promozioni di carriera e di qualifica.
Che cosa sono gli scatti di anzianità in busta paga
Gli scatti di anzianità sono degli aumenti periodici istituiti e regolamentati dai CCNL per compensare la maggior professionalità acquisita con l’esperienza di lavoro.
Gli scatti di anzianità sono una voce specifica della busta paga e generalmente hanno cadenza biennale o triennale e non possono essere assorbiti da aumenti di merito.
Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di anzianità.
Il compenso per lavoro straordinario
Il superamento della durata massima della prestazione lavorativa viene definito lavoro straordinario.
Queste ore di prestazione lavorativa, svolte oltre l’orario normale di lavoro, vengono compensate con delle percentuali di maggiorazione applicate sulla retribuzione ordinariamente dovuta al lavoratore e alla lavoratrice.
I CCNL stabiliscono la modalità, i limiti e le percentuali di maggiorazione previste per il lavoro straordinario.
Tali percentuali di maggiorazione non sono fra loro cumulabili: la percentuale maggiore assorbe la minore.
Il lavoro straordinario deve essere calcolato ai fini della determinazione dell’indennità sostitutiva del preavviso e del TFR.
La circostanza che il lavoro straordinario sia prestato in maniera fissa e continuativa non è sufficiente a trasformare la natura della prestazione lavorativa resa oltre l’orario di lavoro normale in prestazione ordinaria, salvo diversa espressa previsione da parte della contrattazione collettiva o nel caso in cui risulti una specifica volontà delle parti intesa ad ampliare l’orario normale di lavoro conglobandovi lo straordinario fisso e continuativo.
Indennità di cassa
Viene corrisposta al personale incaricato delle operazioni di cassa, quando svolge in modo continuativo operazioni di pagamento, riscossioni, cambio, per compensare il rischio di eventuale accettazione di moneta fuori corso o di errori nella restituzione di resti.
Tale indennità è dovuta a tutti quei lavoratori e lavoratrici che svolgono normalmente il maneggio di denaro, anche in modo non continuativo e non esclusivo, a meno che il personale addetto non abbia alcuna responsabilità per errori finanziari. L’ammontare dell’indennità di cassa è stabilito dai CCNL in percentuale sui minimi stipendiali e indennità di contingenza e varia quindi ad ogni variazione di questi due elementi.

La gratifica natalizia o tredicesima mensilità
Le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori e alle lavoratrici, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica natalizia agli operai ed una tredicesima mensilità agli impiegati. La tredicesima può essere distribuita dall’azienda mensilmente in busta paga, senza aspettare il mese di dicembre.
La tredicesima mensilità è prevista per tutti i settori e per qualsiasi lavoratore e lavoratrice, sia ai dipendenti a tempo determinato sia ai dipendenti a tempo indeterminato.
La tredicesima matura nei 12 mesi precedenti all’erogazione ed è equamente suddivisa in 12 mesi.
La tredicesima piena è distribuita solo se il/la dipendente ha lavorato tutti i 12 mesi precedenti all’erogazione, altrimenti è calcolata in rapporto agli effettivi mesi di lavoro.
La tredicesima mensilità matura per intero anche durante i periodi di assenza per malattia e infortunio, nei limiti della conservazione del posto. L’indennità che per tali periodi viene corrisposta a carico degli Istituti assicuratori (INPS, INAIL) comprende anche una quota di tredicesima mensilità che va conseguentemente detratta dall’ammontare della mensilità stessa.
Il trattamento contributivo della tredicesima mensilità
La tredicesima mensilità o gratifica natalizia fa parte della retribuzione imponibile ed è soggetta ai normali contributi, secondo le misure in atto al momento della sua erogazione, sia per l’aliquota a carico dell’azienda che per quella a carico del lavoratore e della lavoratrice.
Il trattamento fiscale della tredicesima mensilità
Dopo aver stabilito l’imponibile al netto dei contributi obbligatori a carico del lavoratore e della lavoratrice, la tredicesima mensilità è assoggettata all’IRPEF con lo stesso criterio della retribuzione normale.
Mensilità eccedenti la tredicesima: quattordicesima mensilità
La quattordicesima mensilità è il diritto per un lavoratore e una lavoratrice di ricevere uno stipendio oltre alla tredicesima mensilità. Questa retribuzione è erogata generalmente nel mese di luglio, ma può essere distribuita dall’azienda mensilmente in busta paga.
Questo sostegno al reddito è previsto sono per alcuni settori individuati negli specifici CCNL, quali (i più diffusi): chimico, alimentare, autotrasporti e logistica, pulizie, terziario, commercio e turismo.
Cos’è il rateo di tredicesima e quattordicesima mensilità
Tredicesima e quattordicesima sono dette mensilità differite, perché maturano nel periodo in cui il personale effettua la propria prestazione; e potrebbero essere erogate in un secondo momento, non in modo dilazionato, generando un “rateo”.
Un rateo è il corrispettivo in denaro di un mese di lavoro che viene accumulato fino a un massimo di 12.
Per la redazione del bilancio di una azienda, il Consulente del Lavoro calcola l’intero ammontare dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e li comunica al Commercialista che lo inserisce in contabilità nel passivo dello stato patrimoniale.
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