Costituzione del rapporto di lavoro
Il contratto di lavoro è un contratto tipico bilaterale e di regola necessariamente oneroso.
Il Codice Civile prevede:
“in mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice”.
Il contratto individuale di lavoro è stipulato tra un datore di lavoro (persona fisica o persona giuridica) e un lavoratore/lavoratrice (persona fisica).
Il rapporto di lavoro soggiace a più fonti del diritto, in ordine di importanza:
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Leggi
- Leggi comunitarie
- Contrattazione Collettiva
- Usi, equità e autonomia individuale
- Regolamenti aziendali
- Circolari
Rapporto di lavoro subordinato
Il diritto del lavoro nell’ordinamento italiano si basa su 2 pilastri fondamentali:
- il rapporto di lavoro subordinato (tema trattato dal Consulente del Lavoro di Studio Scudo in più articoli di approfondimento nella categoria “Consulenza del Lavoro”);
- il rapporto di lavoro autonomo (vedasi gli articoli di approfondimento del Commercialista di Studio Scudo).
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
Il Codice Civile individua il primo e più importante elemento: la natura subordinata della prestazione.
Gli elementi essenziali della subordinazione vanno individuati nell’esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, nell’inserimento del lavoratore e della lavoratrice nell’organizzazione aziendale, nel controllo specifico del datore di lavoro sull’attività del lavoratore e della lavoratrice.
Al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall’assoggettamento della persona fisica all’esercizio del potere direttivo-organizzativo e disciplinare dell’azienda non risulti significativo, per la qualificazione del rapporto di lavoro occorre far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali:
- la continuità e la durata del rapporto di lavoro;
- le modalità di erogazione del compenso;
- la regolamentazione dell’orario di lavoro;
- la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale;
- la sussistenza di un effettivo potere di auto organizzazione in capo al prestatore e alla prestatrice.
Stipula del contratto di lavoro
Le condizioni pattuite nel contratto individuale di lavoro non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi, mentre sono valide le condizioni di miglior favore singolarmente riconosciute.
Agli effetti dell’inquadramento, i lavoratori e le lavoratrici si distinguono in:
- dirigenti;
- quadri;
- impiegati;
- operai.
Conclusione del contratto di lavoro
Per ritenere concluso il contratto individuale è sufficiente che ci sia il consenso tra le parti in merito agli elementi essenziali del rapporto di lavoro, nel momento in cui le parti medesime abbiano dimostrato di non intendere trattare e discutere sugli elementi secondari e accessori, a cui prevedono i CCNL e le disposizioni di legge.
Una volta conclusa l’assunzione, l’azienda deve:
- iscrivere il lavoratore o la lavoratrice al Libro Unico del Lavoro;
- adempiere agli obblighi di informazione e formazione in materia di privacy;
- adempiere agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro;
- consegnare al lavoratore e alla lavoratrice copia del contratto di lavoro.
Forma del contratto di lavoro – obbligo della forma scritta nel contratto di lavoro a termine
Il contratto di lavoro può essere stipulato anche verbalmente, tranne nei seguenti casi che deve essere in forma scritta:
- contratto a tempo determinato limitatamente alla clausola relativa alla durata, altrimenti il contratto si reputa a tempo indeterminato;
- contatto part-time;
- contratto di somministrazione;
- contratto di lavoro intermittente;
- contratto di apprendistato.
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Il periodo di prova nel contratto di lavoro
Di seguito il Consulente del Lavoro di Studio Scudo elenca le particolarità e i requisiti del periodo di prova:
- il patto di prova deve risultare da atto scritto;
- lo scritto deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto;
- entrambe le parti possono recedere dal contatto, senza l’obbligo di preavviso o di indennità, ammenoché non sia stabilito un tempo minimo necessario e quindi il recesso non può esercitarsi prima della scadenza;
- durante il periodo di prova il lavoratore e la lavoratrice maturano:
- il diritto alle ferie;
- il TFR;
- in caso di mancato superamento della prova o dimissioni anche i ratei della tredicesima mensilità (e altre mensilità aggiuntive eventualmente previste dal CCNL);
- i CCNL stabiliscono la durata della prova che comunque non può essere superiore a:
- 1 mese per le categorie speciali;
- 2 mesi per gli apprendisti;
- 15 giorni per operai, elevabili a 1 mese per alcune categorie secondo CCNL;
- 6 mesi per i dirigenti e gli impiegati di prima categoria;
- 3 mesi per gli impiegati delle altre categorie.
L’azienda può rinunciare a richiedere il periodo di prova, assumendo immediatamente la persona.
Comunicazione Obbligatoria del rapporto di lavoro – Modello UniLav
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici devono inviare obbligatoriamente in via telematica una comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro in caso di assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro.
Il Modello Unificato UniLav è il documento usato dalle aziende per adempiere alle comunicazioni obbligatorie (con l’introduzione della Comunicazione UniLav è venuta meno la necessità di procedere alle trasmissioni a tutti gli enti coinvolti).
I rapporti di lavoro interessati alla comunicazione sono:
- lavoro subordinato;
- autonomo in forma coordinata e continuativa;
- socio lavoratore di cooperativa;
- tirocinio di formazione e di orientamento;
- borsa lavoro;
- lavoro socialmente utile.
Il Consulente del Lavoro di Studio Scudo può aiutare le aziende per queste comunicazioni obbligatorie (specifico servizio offerto nel pacchetto di Amministrazione del Personale).
Cosa contiene il Modello UniLav
Il Modello UniLav è composto da 8 quadri, o sezioni, che contengono diverse informazioni sul rapporto di lavoro. In particolare, l’azienda è tenuta ad indicare in fase di compilazione:
- data di inizio del rapporto di lavoro;
- data di fine del rapporto, per i contratti diversi da quelli a tempo indeterminato;
- tipologia contrattuale e livello di inquadramento;
- contratto collettivo applicato;
- orario di lavoro;
- retribuzione;
- nome dell’ente previdenziale a cui vengono versati i contributi (es. INPS), che deve ricevere la comunicazione.
Termini e modalità di trasmissione delle comunicazioni UNILAV
In caso di instaurazione del rapporto di lavoro, le aziende sono tenute a dare comunicazione dell’assunzione entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti (data da cui decorrono l’obbligo della prestazione lavorativa e l’obbligo della remunerazione).
Le comunicazioni di trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro devono essere inviate entro 5 giorni (compresi i festivi) successivi alla trasformazione o cessazione del rapporto.
Le comunicazioni dovranno essere trasmesse telematicamente attraverso il portale informatico reso disponibile dalle Regioni/Province competenti e hanno pluriefficacia: assolvono gli obblighi previsti da Ispettorato del Lavoro, INAIL e INPS.
Le aziende che hanno la sede legale e le sedi di lavoro ubicate in due o più Regioni possono accentrare l’invio delle comunicazioni presso uno dei servizi informatici ove è ubicata una delle sedi, nel caso in cui lo effettuano direttamente ma anche se provvedono tramite un intermediario abilitato (Consulente del Lavoro).
Informare il lavoratore e la lavoratrice del Contratto di Lavoro
Le aziende sono tenute a consegnare al lavoratore e alla lavoratrice all’atto dell’assunzione e prima dell’inizio dell’attività lavorativa copia della comunicazione preventiva effettuata (UNILAV).
L’obbligo si intende assolto anche con la consegna al personale del contratto individuale di lavoro contenente le seguenti informazioni:
- identità delle parti;
- luogo di lavoro;
- data di inizio;
- durata: si deve precisare se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato;
- durata del periodo di prova se previsto [può essere fatto rinvio al CCNL];
- inquadramento, livello e qualifica (oppure caratteristiche e descrizione sommaria del lavoro);
- importo iniziale della retribuzione e relativi elementi costitutivi, con indicazione del periodo retributivo [può essere fatto rinvio al CCNL];
- durata delle ferie retribuite o modalità di determinazione e di fruizione delle ferie [può essere fatto rinvio al CCNL];
- orario di lavoro;
- termini e preavviso in caso di recesso [può essere fatto rinvio al CCNL].
La lettera di assunzione deve essere redatta in duplice copia: l’azienda dovrà conservarne una copia sottoscritta dalle parti.
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