La Costituzione sancisce che “i lavoratori hanno diritto che siano provveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.
La gestione previdenziale in Italia è strutturata in:
- rapporto previdenziale obbligatorio: affidato all’INPS e altri Enti della Pubblica Amministrazione;
- rapporto previdenziale integrativo: regolato da accordi stipulati tra le parti sociali e gestito da Fondi o Casse private.
Per capire come funziona il Sistema Previdenziale si rimanda al primo capitolo dell’articolo INPS per imprenditori e professionisti.
Il Consulente del Lavoro di Studio Scudo in questo articolo approfondisce la gestione previdenziale obbligatoria affidata all’INPS per i lavoratori e le lavoratrici del settore privato e si impegna ad aggiornare l’articolo in caso di variazioni normative, interpretazioni consolidate e sentenze in merito.
Istituto Nazionale della Previdenza Obbligatoria (INPS)
L’INPS è un Ente di diritto pubblico con propria personalità giuridica e con gestione autonoma. Gli è affidata la gestione delle assicurazioni obbligatorie, quali:
- Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS);
- disoccupazione involontaria.

Inoltre gli sono affidate per interesse sociale le seguenti gestioni:
- Cassa Integrazione Guadagni (CIG);
- assegno unico;
- fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto (TFR);
- Fondo tesoreria.
Iscrizione dell’azienda all’INPS
Tutte le aziende private che hanno lavoratori e lavoratrici alle proprie dipendenze devono iscriversi all’INPS che assegna una specifica posizione contributiva aziendale (matricola aziendale).
L’INPS, sulla base della natura dell’attività esercitata dall’azienda e del relativo codice Ateco, assegna l’inquadramento in uno dei vari settori previsti dal sistema contributivo cui corrispondono differenti misure di contributi e di benefici contributivi.
Di seguito le principali classificazioni previdenziali:
- industria: agli effetti contributivi è fatta una distinzione fra aziende industriali di carattere generale e aziende inquadrabili nei settori edili e lapidei;
- terziario (commercio): sono classificate in questo settore anche tutte le attività riguardanti servizi;
- credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati;
- artigianato: può essere una ditta individuale o una società; in tal caso la maggioranza dei soci, ovvero uno solo nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e nell’impresa il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale;
- proprietari di fabbricati e culto.
La posizione contributiva aziendale è di regola unica, anche se si hanno più sedi dove opera il personale.
In tal caso non si deve richiedere l’apertura di una nuova e distinta posizione contributiva, ma si gestiscono i relativi adempimenti utilizzando la posizione contributiva già in essere e comunicando all’INPS i dati identificativi della nuova unità operativa.
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L’imponibile previdenziale INPS per il lavoratore
Il reddito imponibile ai fini contributivi è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo dovuti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro al lordo di contributi o trattenute.
Sono pertanto assoggettati a contribuzione anche i compensi per festività, ferie e ROL.
Non concorrono alla determinazione del reddito imponibile:
- somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR);
- contributi di assistenza sanitaria;
- contributi versati dall’azienda a forme pensionistiche complementari soggetti al contributo di solidarietà;
- somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, esclusa l’indennità sostitutiva di preavviso;
- proventi e indennità conseguite a titolo di risarcimento danni;
- servizi di mensa e indennità sostitutive;
- somministrazioni di welfare aziendale;
- quota parte di fringe benefit concessi ai lavoratori e alle lavoratrici;
- rimborsi chilometrici e trasferte.
Minimale e massimale INPS per il lavoratore
Per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali la retribuzione non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e CCNL.
Dal 1996 è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successive dalla data di prima assunzione.
Il massimale INPS è annualmente rivalutato sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come determinato dall’ISTAT.

Contributo aggiuntivo INPS a carico del lavoratore
La normativa prevede una aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore/lavoratrice dipendente sulla parte di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
L’aliquota prevista è dell’1% in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del soggetto inferiori al 10%.
Aliquota contributi INPS – contributi IVS dipendente
La contribuzione previdenziale ordinaria obbligatoria è pari al 33% del compenso o della retribuzione lorda, di cui il 23,81% è a carico dell’azienda e il 9,19% è a carico della persona dipendente. Questo è quello che conta ai fini pensionistici per il lavoratore e la lavoratrice.
L’azienda però versa ulteriori contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni assistenziali (malattia, maternità, ecc.), nonché altre assicurazioni previdenziali, che si attestano talvolta in misura diversa a seconda del settore produttivo di appartenenza dell’azienda, come di seguito indicato:
- contributo di disoccupazione: 1,61%
- contributo per l’indennità economica di malattia (misura variabile in base al settore): 2,22% – 3,21%
- contributo maternità (misura variabile in base al settore): 0,24% – 0,46%
- contributo per l’Assegno Unico: 2,48%
- contributo per il fondo di garanzia TFR: 0,20%
- contributo per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO): 1,70% – 4,70%
- contributo per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS): 0,90%
- contributi per i Fondi di solidarietà o il Fondo di Integrazione Salariale: 0,45% – 0,65%