Ente Bilaterale

Il Consulente del Lavoro di Studio Scudo in questo articolo approfondisce la tematica degli Enti Bilaterali.

Il concetto di bilateralità è incardinato, da una parte, nel sistema delle relazioni industriali italiane e, dall’altra, nello schema giuridico di relazione obbligo/libertà che deriva dalla norma contrattuale che istituisce enti, fondi, comitati pariteticamente gestiti da organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali, a livello nazionale e/o territoriale.

Che cosa sono gli Enti Bilaterali

Gli enti bilaterali sono enti privati costituiti dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di una determinata categoria professionale.

Sono costituiti liberamente, in attuazione di previsioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).

Sono paritetici, nel senso che i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro sono in numero eguale tra loro, e sono finanziati con contributi dovuti dai datori di lavoro in misura di ciascun dipendente.

Le funzioni dell’Ente Bilaterale

Le funzioni dell’Ente Bilaterale sono numerose: dalle conciliazioni nelle liti di lavoro, agli incentivi per le imprese, al sostegno del reddito per i lavoratori, alla formazione professionale.

cosa sono gli enti bilaterali

Nello specifico le priorità dell’Ente Bilaterale sono:

  • sostenere e far crescere le imprese e i loro dipendenti;
  • promuovere la formazione professionale (apprendistato e continua);
  • incentivare interventi in materia di sicurezza sul lavoro;
  • fornire un tavolo di confronto tra il mondo dei datori di lavoro e quello dei lavoratori;
  • sviluppare concretamente progetti e ricerche di utilità per il mondo del lavoro;
  • promuovere le buone pratiche contro la discriminazione e per l’inclusione di soggetti svantaggiati.

Inoltre la normativa ha assegnato agli Enti Bilaterali altre attività, quali:

  • la certificazione dei contratti di associazione in partecipazione;
  • l’istituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per il sostegno al reddito in settori non coperti da ammortizzatori sociali (riscontrato soprattutto durante la pandemia da Covid-19);
  • la definizione dei Piani Formativi Individuali per i contratti di apprendistato.

Uno dei compiti più pratici dell’Ente Bilaterale è quello della formazione: il datore di lavoro può usufruire della collaborazione dell’Ente Bilaterale per erogare la formazione ai suoi lavoratori. Il tipico esempio è rappresentato dai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che tra le altre cose si configurano come un obbligo da parte del datore di lavoro verso i suoi lavoratori.

Spesso l’Ente Bilaterale risarcisce (al posto di erogare direttamente il servizio) i costi sostenuti dall’azienda aderente per l’attività di formazione e visite mediche dei lavoratori.


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Tema sicurezza sul lavoro: l’Ente Bilaterale è un Organismo Paritetico?

Un Ente Bilaterale è un Organismo Paritetico in quanto costituito da associazioni datoriali e da sindacati dei lavoratori in pari misura.

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede che l’“ente paritetico” territorialmente compente supporti l’azienda aderente all’Ente Bilaterale e i suoi lavoratori per:

  • controversie sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione;
  • individuare soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  • disporre del personale qualificato a ricoprire il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

Non è obbligatoria l’iscrizione all’Ente Bilaterale, ma …

L’obbligo di iscrizione e contribuzione agli Enti Bilaterali sussiste solo per i datori di lavoro che aderiscono ad una delle associazioni stipulanti il contratto collettivo.

L’immediata conseguenza è che i datori di lavoro non aderenti all’associazione firmataria il CCNL, in virtù della libertà associativa così come garantita dalla Costituzione Italiana, in linea teorica non risultano obbligati all’adesione.

La mancata adesione, e in particolare il mancato versamento dei contributi agli enti bilaterali, si traduce in minori prestazioni e, dunque, in uno svantaggio economico per il lavoratore non iscritto.

Il lavoratore matura un diritto contrattuale di natura economico/normativa (retribuzione aggiuntiva o integrativa) nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento. Il lavoratore, pertanto, acquisisce il diritto alla cosiddetta “prestazione equivalente”.

iscrizione ente bilaterale

Il datore di lavoro pur potendo scegliere liberamente se aderire o non aderire all’ente Bilaterale, in caso di non adesione rimane obbligato a garantire al dipendente quei benefici di carattere economico/assistenziale, che gli sarebbero stati garantiti con la sua adesione, ovvero quelle forme di tutela previste dal CCNL che rappresentano un diritto del lavoratore sancito dal contratto di riferimento.

Conclusioni sugli obblighi di adesione all’Ente Bilaterale

L’azienda può:

  • iscriversi all’Ente Bilaterale nel settore di riferimento e versare il contributo di adesione (ad esempio per il CCNL del Commercio il contributo è stabilito nella misura dello 0,15% di paga base e contingenza per ogni lavoratore assunto, così ripartito: lo 0,10% a carico dell’impresa, lo 0,05% a carico del lavoratore);
  • in alternativa: corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, mediante il riconoscimento di una somma e/o di una prestazione equivalente a quella erogata dalla bilateralità.

Le conseguenze per mancata adesione o corresponsione dell’elemento aggiuntivo

Si hanno diverse conseguenze nel caso non vengano rispettati gli obblighi, quali:

  • il lavoratore può richiedere la corresponsione dell’elemento aggiuntivo della retribuzione entro il termine prescrizionale dei crediti di lavoro (di norma 5 anni) e in ogni caso richiedere l’erogazione delle provvidenze di cui avrebbe avuto diritto in caso di iscrizione all’Ente Bilaterale;
  • sanzioni da parte dall’autorità per mancata regolarità contributiva;
  • decadenza dei benefici contributivi in corso e dell’impossibilità di beneficiarne in generale.

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