Destinazione TFR: in azienda o al Fondo Pensione

Alla cessazione di ogni rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto

Questo è l’enunciato del legislatore che ha istituito il TFR come prestazione retributiva, disciplinando la natura di risparmio forzoso dell’accontamento operato a favore del lavoratore. Si tratta di un differimento del reddito da lavoro dipendente.

Un Decreto del 2005 ha dato una nuova opzione, per la destinazione TFR, ai dipendenti appartenenti sia al settore pubblico che a quello privato: essi possono chiedere che il TFR maturando vada a confluire nella previdenza complementare. Dal 1° gennaio 2007 il lavoratore ha 3 opzioni per la destinazione del proprio TFR:

  1. Mantenimento presso il proprio datore di lavoro: il dipendente può mantenere il TFR presso il datore di lavoro e potrà decidere di aderire ai fondi pensione in un momento successivo.
  2. Fondi Pensione (modalità esplicita): la scelta di destinazione del proprio TFR al fondo pensione, una volta effettuata, è irrevocabile. Il trasferimento da un fondo pensione all’altro è possibile in caso di cambio dell’attività lavorativa o dopo 2 anni di permanenza al fondo.
  3. Fondi Pensione (modalità tacita): fattispecie che si concretizza decorsi 6 mesi dalla data di assunzione e in assenza di scelta da parte del lavoratore. Il datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, salvo accordi aziendali diversi. Nel caso di presenza di più forme pensionistiche, il TFR è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, al fondo pensione al quale ha aderito il maggior numero di dipendenti. In assenza di forme pensionistiche integrative collettive di riferimento, l’azienda deve trasferire il TFR alla forma pensionistica complementare istituita appositamente presso l’INPS (FONDINPS).

Calcolo del TFR

Il legislatore ha imposto che la quota annuale di accantonamento di TFR si ottenga dividendo l’ammontare totale della retribuzione utile dell’anno per il divisore fisso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

La retribuzione base per il calcolo del TFR, salvo diversa previsione dei CCNL, è costituita da tutti gli elementi retributivi aventi natura tipica, normale e ripetitiva nel rapporto di lavoro minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità, superminimi, indennità di maneggio denaro, maggiorazione turni, straordinario fisso ripetitivo, premi presenza, valori convenzionali mensa, indennità per disagiata sede, importi forfettari, cottimo, provvigioni, premi e partecipazioni, prestazioni retributive in natura, altre somme corrisposte a titolo non occasionale, esclusi i rimborsi spese.

TFR fondo pensione

Destinazione TFR: in azienda o Fondo Pensione

La decisione del lavoratore, in merito alla destinazione del TFR, deve essere effettuata dopo un’analisi complessiva dei vantaggi e degli svantaggi.

Il Consulente del Lavoro di Studio Scudo non predilige una scelta rispetto all’altra, consiglia al lavoratore di valutare in base alle numerose variabili e alle proprie esigenze personali. Di seguito si analizzano gli elementi da valutare per la scelta, nello specifico:

  • redditività;
  • fiscalità;
  • convenienza e facilità nell’utilizzo del TFR per determinati eventi;
  • costruzione di una pensione integrativa.

La redditività del TFR

Nel caso di destinazione TFR ai Fondi Pensione, questo sarà investito in mercati finanziari, seguendo l’andamento di redditività degli stessi. I rendimenti maturati durante la gestione subiscono un prelievo fiscale tramite tassazione sostitutiva pari al 12,50% sui rendimenti da Titoli di Stato e al 20% sui rendimenti da altri impieghi.

Il TFR lasciato in azienda ha una rivalutazione in misura prestabilita, di seguito esposta.

Rivalutazione del TFR del fondo accantonato in azienda

L’ammontare accantonato a favore del lavoratore alla fine dell’anno precedente è rivalutato sulla scorta di due coefficienti: uno stabilito dalla legge in misura pari all’1,50%, l’altro in ragione del 75% dell’aumento dell’indice di prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT rispetto al mese di dicembre dall’anno precedente. La stessa rivalutazione si ha in riferimento a frazioni di anno.

L’importo della rivalutazione è assoggettato a imposta sostitutiva dell’17% da dedurre ai fini dell’accantonamento sul fondo TFR. Il risultato netto di tale rivalutazione andrà ad aggiungersi al fondo già accantonato e il tutto sarà rivalutato con gli stessi criteri (1,50% + 75% dell’indice ISTAT) al 31 dicembre dell’anno successivo.


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La fiscalità del TFR

Se il TFR è stato lasciato in azienda, al momento della liquidazione sarà soggetto all’aliquota IRPEF media di tassazione dei 5 anni antecedenti la cessazione dell’attività lavorativa.

Invece, nel caso di versamento al fondo pensione, la prestazione pensionistica che verrà erogata sconterà un’imposta sostitutiva massima del 15% che decresce dello 0,3% per ogni di iscrizione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo fino ad un minino del 9%.

La convenienza e la facilità nell’utilizzo del TFR per determinati eventi

Se il lavoratore avesse bisogno di utilizzare il TFR in anticipo rispetto alla sua liquidazione ordinaria, tra la scelta di destinare il TFR ad un fondo pensione o il mantenimento presso il datore di lavoro, vi sono alcune differenze nelle condizioni di accesso e negli importi utilizzabili.

Richiesta di anticipazione TFR al datore di lavoro

Il prestatore di lavoro con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una sola anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

  • acquisto/ristrutturazione prima casa per sé o per i propri figli;
  • spese sanitarie per sé, coniuge o figli;
  • altre esigenze: solo in caso di congedi parentali, per la formazione extra lavorativa o continua.
tassazione TFR

Richiesta di anticipazione TFR al Fondo Pensione

Non c’è limite al numero di anticipazioni ottenibili dal fondo pensione.

La richiesta di anticipazione al fondo pensione può essere fatta per:

  • acquisto/ristrutturazione prima casa per sé o per i propri figli: decorsi 8 anni di iscrizione e per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata;
  • spese sanitarie per sé, coniuge o figli: in qualsiasi momento e per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata;
  • altre esigenze immotivate: decorsi 8 anni di iscrizione e per un importo non superiore al 30% della posizione individuale maturata.

Pensione integrativa con il TFR

Come esplicitato nel paragrafo “Come funziona il Sistema Previdenziale” in un nostro articolo sull’INPS, l’ammontare della futura pensione di un lavoratore dipenderà da molti fattori e principalmente due sono gli elementi che impatteranno sull’entità della prestazione pensionistica: la durata e il livello di contribuzione.

Su quest’ultimo può incidere in maniera rilevate la quota del TFR versato ad un fondo pensione.

In maniera grossolana, un lavoratore con un andamento abbastanza regolare di contribuzione, percepirà, al conseguimento dei requisiti minimi di pensionamento, una rendita pari a circa 2/3 dell’ultima retribuzione.

Destinando fin da subito il TFR ad un Fondo Pensione, il pensionato di domani disporrà di un tasso di sostituzione (rapporto tra l’ultimo stipendio e la prima rata pensionistica) tale da mantenere quasi inalterato il suo tenore di vita, integrando la prestazione pensionistica pubblica.

Tale scelta è conforme al fine del sistema pensionistico: corrispondere una rendita vitalizia ad una persona fisica per la tutela del rischio di longevità o di altri rischi (es. invalidità).

La scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare potrebbe non interessare ad un lavoratore che è conscio che potrà benissimo mantenere lo stesso tenore di vita durante la pensione, perché ad esempio avrà altre rendite in futuro o non dovrà sostenere più delle spese (es. mutuo della casa). Magari il lavoratore ha un maggior interesse nel poter ricevere l’intera liquidazione del TFR quando cesserà il rapporto di lavoro.

Tipologie di Fondi Pensione

Un lavoratore che decide per destinare il TFR ad un fondo pensione ha tre opzioni:

  1. Fondi Chiusi (o negoziali): si tratta di una forma di pensione complementare particolare. Ha determinati requisiti ed è rivolto solo a lavoratori o iscritti ad un CCNL che ne consente l’iscrizione, oppure impiegati in settori o aziende che ne hanno uno di riferimento. I fondi pensioni negoziali sono solitamente più economici e hanno il vantaggio che il lavoratore può decidere di versare ulteriori contributi, beneficiando della quota datoriale stabilita a livello contrattuale (rappresenta in concreto un aumento della propria retribuzione). Hanno invece lo svantaggio dell’offerta di limitatezza di comparti o linee di gestione (ad esempio in alcuni fondi non si può investire in linee di gestione con un’adeguata esposizione azionaria).
  2. Fondi Integrativi Pensionistici (FIP) aperti: gestiti da banche, imprese assicurative, società di gestione di intermediazione mobiliare (SIM) o del risparmio (SGR). Rispetto ai Fondi Chiusi c’è una maggior offerta ed è quindi possibile fare confronti più approfonditi fra diversi fondi e fra diverse linee di investimento di una stessa gamma.
  3. Piani Individuali Pensionistici (PIP): sono contratti di assicurazione sulla vita stipulati con compagnie di assicurazione. Sono i prodotti più onerosi, ma il lavoratore può stabilire delle condizioni più flessibili rispetto ai vincoli che avrebbe con altri fondi (es. indicazione di beneficiari diversi dagli eredi naturali).

Anche per l’azienda cambiano alcuni aspetti se il TFR viene lasciato in azienda o versato ai Fondi Pensioni, qui il nostro articolo per l’imprenditore: TFR in azienda o in Previdenza Complementare.

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