Contratto di Apprendistato

Il Decreto relativo al Jobs Act definisce l’apprendistato un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.

Si tratta della principale tipologia contrattuale per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani (tra i 15 e i 29 anni) e la cui caratteristica principale è il contenuto formativo.

L’azienda è tenuta a erogare, come corrispettivo per l’attività svolta, non solo la retribuzione ma anche la formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità.

L’apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:

  1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  2. apprendistato professionalizzante;
  3. apprendistato di alta formazione e ricerca.

Il Consulente del Lavoro di Studio Scudo in questo articolo approfondisce la tipologia n. 2: l’apprendistato professionalizzante.

Chi può essere assunto con contratto di apprendistato professionalizzante

Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni.

La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai CCNL.

contratto di apprendistato professionalizzante

I limiti all’assunzione di apprendisti

Il numero complessivo di apprendisti e apprendiste che un’azienda può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso la medesima impresa.

Tale rapporto non può superare il 100% per le aziende che occupano un numero di lavoratori e lavoratrici inferiore a 10 unità. L’azienda che non abbia alle proprie dipendenze personale qualificato o specializzato, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti e apprendiste in numero non superiore a 3.

Per il calcolo del numero di dipendenti vanno esclusi:

  • gli apprendisti;
  • i lavoratori somministrati, con riferimento all’organico dell’utilizzatore;
  • i lavoratori part-time si computano (sommando i singoli orari) in proporzione all’orario svolto in rapporto al tempo pieno, con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.

Tali disposizioni non si applicano alle imprese artigiani per le quali trovano applicazione delle specifiche disposizioni.

Nel caso si superi i limiti degli apprendisti

Ove il personale ispettivo riscontri una violazione dei citati limiti numerici andrà ad imporre la trasformazione del rapporto (che è comunque già a tempo indeterminato) con conseguente:

  • azione di recupero contributivo;
  • impossibilità da parte dell’azienda di recedere senza giusta causa o giustificato motivo al termine del periodo formativo;
  • applicazione delle sanzioni di carattere amministrativo.


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Forma e contenuto del contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere il Piano Formativo Individuale (PFI) definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli Enti Bilaterali.

Non possono essere considerate legittime le norme dei contratti collettivi che subordinino la stipula del contratto di apprendistato all’iscrizione all’ente bilaterale.

All’atto di assunzione di un lavoratore o lavoratrice con la qualifica di apprendista è possibile inserire nel contratto il patto di prova che consenta ad entrambe le parti di recedere dal rapporto di lavoro entro un termine stabilito senza alcun obbligo di preavviso o di indennità.

L’azienda per l’assunzione dell’apprendista deve darne comunicazione entro il giorno antecedente tramite Modello UNILAV comunicando solo la data di fine periodo amministrativo (non dovrà essere inserita alcuna data di fine rapporto, in quanto il contratto è da considerarsi a tempo indeterminato) e deve iscrivere l’apprendista nel Libro Unico del Lavoro (LUL).

La durata del contratto di apprendistato

L’apprendistato ha una durata minima di 6 mesi e non può essere superiore ai 3 anni ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il periodo di apprendistato può essere prolungato in caso di:

  • malattia;
  • infortunio;
  • altra causa di sospensione involontaria del rapporto. In caso di gravidanza, il periodo di maternità (obbligatoria e facoltativa) comporta la sospensione del periodo formativo, il cui decorso riprenderà al termine dell’astensione.

Affinché tali eventi comportino il prolungamento del periodo di apprendistato devono avere una durata superiore ai 30 giorni.

durata contratto di apprendistato

La Formazione nell’apprendistato professionalizzate

La formazione per l’apprendistato professionalizzante si articola in:

  • formazione di base e trasversale, di competenza delle Regioni (previsto un massimo di 120 ore complessive nell’arco del triennio);
  • formazione tecnico professionale, da erogare a cura dell’impresa secondo la previsione della contrattazione collettiva.

La Regione deve comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste.

La formazione tecnico-professionale è erogata sotto la responsabilità dell’impresa, sulla base di quanto previsto dal PFI.

La durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche sono definite dalla contrattazione collettiva, tenendo conto dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire.

Il Tutor dell’apprendista

Il percorso formativo deve essere realizzato sotto la guida del tutor.

Il Tutor ha il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative e di presidiare la realizzazione delle attività formative previste nel PFI.

Estinzione del rapporto di apprendistato

L’azienda non può licenziare l’apprendista dal contratto durante il periodo formativo, se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto senza alcun obbligo di motivazione, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Il recesso al termine del periodo di apprendistato si deve manifestare attraverso la procedura per le dimissioni telematiche.

Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Sgravi contributivi e altri vantaggi del contratto di apprendistato

Per l’azienda che assume un apprendista sono previsti i seguenti incentivi economici e normativi:

  • la decontribuzione INPS con riduzione sostanziale (meno della metà, in alcuni casi si versa meno di 1/3) delle aliquote contributive a carico dell’azienda e dell’apprendista;
  • la deducibilità del costo dalla base imponibile IRAP;
  • la possibilità di inquadrare il lavoratore o la lavoratrice fino a 2 livelli inferiori rispetto alla categoria spettanti ad addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per le quali è finalizzato il contratto (sottoinquadramento);
  • l’esclusione dell’apprendista dal computo dei limiti numerici del personale previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative (ad esempio non sono computabili nella base di calcolo per le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili).

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